Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1780, a seguito della richiesta, proveniente dalla II Commissione, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento e rilevato che:
esso presenta un contenuto sostanzialmente omogeneo volto in particolare a determinare la modifica ovvero la sospensione dell'efficacia di disposizioni contenute in tre decreti legislativi adottati in attuazione della delega contenuta nella legge di riforma dell'Ordinamento giudiziario (n. 150 del 25 luglio 2005, che modificava a sua volta il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12), cui si connettono altresì, ulteriori modifiche normative ed una specifica disciplina transitoria;
incide sui contenuti e sull'efficacia di disposizioni, e di interi corpi normativi entrati in vigore in tempi recentissimi, circostanza che costituisce una modalità di produzione normativa non pienamente conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente, cui peraltro si accompagna la salvezza delle "situazioni esaurite" e degli effetti prodotti dalle norme in essi contenute, che sono temporaneamente sostituite dalle previgenti disposizioni relative alle medesime materia;
la tecnica della novellazione, all'articolo 1, comma 2, lettere a), g), n. 2) e 3), h), n. 3), ed all'articolo 3, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;
rilevato, inoltre, che non sempre la tecnica legislativa impiegata risponde alla necessità delle cadenze cronologiche relative all'entrata in vigore dei provvedimenti nonché alle esigenze di una precisa individuazione delle norme applicabili in via transitoria, semmai da far rivivere se già abrogate;
segnalato infine che è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), nonché della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 2 - che sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 della citata legge di riforma dell'Ordinamento giudiziario, al fine di
prorogare i termini entro cui possono essere adottati ulteriori decreti legislativi volti a recare la disciplina transitoria ed eventuali interventi di coordinamento normativo - sia valutata la congruità del termine ivi previsto (fissato «entro i centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno del decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1»), atteso che sono stati emanati, nel corso del 2006, sette decreti legislativi in attuazione di tale delega (nn. 24, 25, 35, 106, 109, 160 e 240), per molti dei quali il termine previsto dalla novella recata dall'articolo 2 è già scaduto o è molto prossimo alla scadenza; in particolare si chiarisca se, nel caso del decreto legislativo n. 160 del 2006, del quale si dispone la sospensione dell'efficacia fino al 31 luglio 2007, il termine per l'adozione di ulteriori decreti legislativi «correttivi» decorra comunque dal momento in cui ha acquistato efficacia (fine di luglio 2006) ovvero dal momento in cui acquisterà nuovamente efficacia, dopo la sospensione disposta dal provvedimento in esame;
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1, comma 3, lettera o) - ove si sostituisce il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 109 del 2006, prevedendo che sui ricorsi avverso le decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura sia competente la Corte di cassazione a sezioni unite civili e non più a sezioni unite penali - dovrebbe valutarsi l'opportunità di adeguare conseguentemente il comma 1 del citato articolo 24, sostituendo il riferimento al codice di procedura penale ivi previsto con quello al codice di procedura civile;
all'articolo 4, comma 1 - ove, integrando la sospensione di efficacia fino al 31 luglio 2007 delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 160, si stabilisce che fino a tale data «continuano ad applicarsi nelle materie oggetto del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1041, n. 12, nonché le altre disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, ed in particolare gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20» - dovrebbe verificarsi se l'espressione ivi adottata sia conforme a quanto statuito dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui: «se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento»; andrebbe inoltre valutata l'opportunità di verificare se la formula «continuano ad applicarsi» sia idonea a configurare una successione di leggi nel tempo caratterizzata, da un lato, dalla discontinuità nella vigenza delle citate disposizioni del regio decreto n. 12 del 1941 e, dall'altro, da una continuità nell'applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 20 del 2006.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1780 Governo approvato dal Senato, riguardante la sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario;
rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
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